Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in prosieguo «Convenzione», fissa condizioni minime di lavoro e di vita per tutti i marittimi che lavorano a bordo di navi battenti bandiera di uno dei paesi ratificanti.
(2)Le modifiche del codice della Convenzione, in prosieguo «modifiche», sono state adottate dal «Comitato tripartito speciale» istituito a norma della Convenzione, in prosieguo «Comitato», nella sua riunione del 7-11 aprile 2014. Le modifiche sono presentate per approvazione alla 103a sessione della Conferenza internazionale del lavoro, che si terrà dal 28 maggio al 12 giugno 2014.
(3)Le modifiche riguardano la responsabilità degli armatori in relazione alle richieste di indennizzo in caso di decesso, lesioni personali e abbandono dei marittimi.
(4)Le norme della convenzione e le modifiche rientrano in parte nella competenza dell'Unione e riguardano materie in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme. Le modifiche interagiranno con l'acquis esistente, in particolare nei settori della politica sociale e dei trasporti. In particolare, la maggior parte delle disposizioni della Convenzione sono oggetto della direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (1). L'attuazione della Convenzione nell'Unione è garantita anche dalla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (2), modificata dalla direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e dalla direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che applica l'allegato della direttiva 2009/13/CE.
(5)Le modifiche del codice della Convenzione approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro entreranno in vigore per tutte le parti alle condizioni previste a norma dell'articolo XV della Convenzione. Di conseguenza, le modifiche del codice della Convenzione sul lavoro marittimo costituiranno un atto di un organismo istituito da un accordo internazionale che produrrà effetti giuridici.
(6)Pertanto, in conformità all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, è necessario che il Consiglio adotti una decisione che stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione, per quanto riguarda materie di competenza dell'Unione in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, autorizzando nel contempo gli Stati membri ad agire congiuntamente nell'interesse dell'Unione, la quale non è membro dell'OIL (5).
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
1.La posizione che l'Unione assumerà in occasione della 103a sessione della Conferenza internazionale del lavoro consiste nel sostenere, per quanto riguarda materie di competenza dell'Unione in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, l'approvazione delle modifiche […] del codice della Convenzione, adottate dal Comitato nella sua riunione del 7-11 aprile 2014. Il testo degli emendamenti è allegato alla presente decisione.
2.La posizione dell'Unione esposta al paragrafo 1 è assunta dagli Stati membri, che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione, in sede di approvazione delle modifiche del codice della Convenzione in occasione della 103a sessione della Conferenza internazionale del lavoro.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 Maggio 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
Ch. VASILAKOS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1402577452493&uri=OJ:JOL_2014_172_R_0003