La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L'8 marzo 2018 gli Stati Uniti d'America (di seguito «Stati Uniti») hanno adottato misure di salvaguardia sotto forma di aumento delle tariffe doganali sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e di alluminio, con effetto a decorrere dal 23 marzo 2018 e con durata illimitata. Il 22 marzo la data di entrata in vigore dell'aumento delle tariffe doganali per l'Unione europea è stata rinviata al 1o maggio 2018.
(2)Malgrado gli Stati Uniti abbiano definito tali misure come misure di sicurezza, si tratta in sostanza di misure di salvaguardia, ossia un provvedimento correttivo che altera l'equilibrio di concessioni e obblighi derivante dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e limita le importazioni allo scopo di proteggere l'industria nazionale contro la concorrenza estera e garantirne la prosperità commerciale. Le eccezioni in materia di sicurezza previste dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (di seguito «GATT 1994») non si applicano a tali misure di salvaguardia né le giustificano; inoltre non hanno alcun effetto sul diritto al riequilibrio di cui alle pertinenti disposizioni dell'accordo OMC.
(3)L'accordo OMC sulle misure di salvaguardia sancisce il diritto di ogni membro esportatore interessato da una misura di salvaguardia di sospendere l'applicazione di concessioni, o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti, agli scambi con il membro dell'OMC che applica la misura di salvaguardia, qualora non si sia trovata una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni e il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC non disapprovi detta sospensione.
(4)Le consultazioni tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, previste all'articolo 8 e all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, non hanno condotto ad alcuna soluzione soddisfacente (2).
(5)La sospensione, da parte dell'Unione, di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti dovrebbe prendere effetto alla scadenza di un termine di 30 giorni dalla notifica al Consiglio per gli scambi di merci, a meno che quest'ultimo non la disapprovi. L'accordo OMC consente di esercitare il diritto di sospensione a) immediatamente, se la misura di salvaguardia non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti o non è conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo OMC, o b) dopo la scadenza di un periodo di tre anni dall'applicazione della misura di salvaguardia.
(6)Nelle relazioni commerciali con paesi terzi, la Commissione esercita il proprio diritto di sospendere l'applicazione di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti con l'intenzione di riequilibrarli, in base all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 654/2014. Il provvedimento appropriato è costituito da misure di politica commerciale che possono comprendere, ad esempio, la sospensione delle concessioni tariffarie e l'istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati.
(7)Nell'elaborare e selezionare le opportune misure di politica commerciale, la Commissione applica criteri oggettivi, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014, tra cui, secondo i casi, la proporzionalità delle misure, la loro capacità di fornire assistenza all'industria dell'Unione colpita dalle misure di salvaguardia e l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti economici negativi sull'Unione, anche per quanto concerne le materie prime essenziali.
(8)In conformità dell'articolo 9, del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha dato ai portatori d'interessi la possibilità di esprimere pareri e fornire informazioni relativamente agli interessi economici dell'Unione a tale riguardo (3).
(9)Le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti possono avere effetti economici decisamente negativi sull'industria dell'Unione interessata, in quanto limiterebbero in modo significativo le esportazioni dell'Unione dei prodotti di acciaio e di alluminio in questione negli Stati Uniti. Per il 2017 il valore delle pertinenti importazioni dell'Unione negli Stati Uniti dei prodotti di acciaio e di alluminio in questione ammonta ad almeno 6,41 miliardi di EUR (di cui 5,30 miliardi di EUR riguardano le importazioni totali di acciaio e 1,11 miliardi di EUR le importazioni totali di alluminio).
(10)La sospensione delle concessioni commerciali su determinati prodotti fino a un livello che rispecchi e non superi l'importo che risulterebbe dall'applicazione dei dazi statunitensi alle importazioni negli Stati Uniti dei prodotti di acciaio e di alluminio dell'Unione rappresenta pertanto un'adeguata sospensione dell'applicazione di concessioni commerciali sostanzialmente equivalenti, conforme all'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0724