Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/721 della Commissione del 16 Maggio 2018 che modifica il Regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza prolattina suina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.

(2)Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)La sostanza prolattina suina non figura in tale tabella.

(4)L'EMA ha ricevuto una domanda per la determinazione degli LMR per la prolattina suina nei suini.

(5)Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari l'EMA ha formulato una raccomandazione secondo la quale, ai fini della tutela della salute umana, non è necessario fissare un LMR per la prolattina suina nei suini.

(6)Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)L'EMA ha ritenuto che estrapolare la classificazione «LMR non richiesto» relativa alla prolattina suina dalla specie suina ad altre specie non sia per il momento opportuno a causa dell'insufficienza dei dati.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 Maggio 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0721

 

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