Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Ai fini delle operazioni dell'Unione di gestione civile delle crisi, è necessario provvedere affinché le esigenze di spiegamento rapido e i requisiti operativi siano soddisfatti.
(2)Il 13 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/698/PESC (1) relativa all'installazione di un deposito per missioni di gestione civile delle crisi. A norma dell'articolo 6 di tale decisione, è stato condotto da parte del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) un riesame dell'utilità, dell'efficacia e dell'efficienza in termini di costi del deposito. L'esito di tale riesame è stato discusso con i pertinenti organi preparatori del Consiglio nel primo semestre del 2016.
(3)Il 3 maggio 2016 il Comitato politico e di sicurezza ha ribadito che l'installazione di una capacità di deposito è una misura utile che sosterrebbe lo spiegamento rapido delle missioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Ha convenuto inoltre che una nuova capacità di deposito dovrebbe essere gestita da un organismo di diritto pubblico o da un organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico degli Stati membri, come previsto all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e ha affidato al SEAE il compito di condurre la procedura di selezione. Il mandato su cui si fonda la procedura di selezione è stato approvato dai pertinenti organi preparatori del Consiglio.
(4)A seguito della relazione del SEAE, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha raccomandato al Consiglio di selezionare l'Agenzia svedese per le emergenze civili (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB) quale gestore della capacità di deposito per l'attuazione della capacità di deposito.
(5)La capacità di deposito dovrebbe provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio, alla manutenzione e alla ricostituzione di una riserva strategica di attrezzature e mezzi essenziali necessari per lo spiegamento rapido di missioni civili in ambito PSDC. Essa dovrebbe inoltre provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio, alla manutenzione e alla messa a disposizione di attrezzature e mezzi nuovi e usati, nonché alla fornitura di servizi di supporto per le missioni civili in ambito PSDC. Essa dovrebbe inoltre poter provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio e alla messa a disposizione di altri attrezzature e mezzi usati e recuperati da tali missioni.
(6)La capacità di deposito dovrebbe inoltre poter fornire, come compito secondario, lo stesso sostegno per altri interventi operativi dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28 del trattato, e per i rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE).
(7)La capacità di deposito dovrebbe essere attuata per un periodo di tre anni con una possibile proroga di un altro anno,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Obiettivi
1.Al fine di assicurare lo spiegamento rapido di attrezzature e mezzi essenziali e la fornitura di adeguati servizi di supporto per le sue missioni di gestione civile delle crisi, nonché di garantire a dette missioni un accesso rapido e costante a tali attrezzature e mezzi, l'Unione rafforza le sue capacità tramite l'installazione di una capacità di deposito.
2.La capacità di deposito può inoltre fornire, ove opportuno, lo stesso sostegno in termini di attrezzature, mezzi e servizi, per altri interventi operativi dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28 del trattato, e per gli RSUE.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0653