La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.
(2)In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dell'Unione europea o in essa immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1o luglio 2018.
(3)È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock fino al 30 giugno 2018,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2018 incluso agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca diretta dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato fino al 30 giugno 2018 incluso.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 Aprile 2018
Per la Commissione,
a nome del Presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore Generale
Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0652