La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1)Il numero di piante sensibili colpite dai vasti incendi del 2017 nella zona cuscinetto del Portogallo continentale ha raggiunto proporzioni eccezionali. Di conseguenza il numero di alberi morenti per i quali sono necessari l'abbattimento, la rimozione e lo smaltimento è aumentato drasticamente, in modo improvviso e imprevisto, a circa 1,5 milioni di unità. Anche se le autorità portoghesi hanno aumentato gradualmente le proprie capacità per trattare fino a 300 000 alberi all'anno e continueranno prevedibilmente ad aumentare le loro capacità in base alle crescenti esigenze, sarebbe impossibile per loro effettuare l'abbattimento, la rimozione e lo smaltimento di tutti gli alberi danneggiati recentemente entro i termini previsti dalla legge, come richiesto dalla decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione (2).
(2)Per questo motivo e su richiesta del Portogallo, è opportuno introdurre una deroga temporanea alle disposizioni di legge dell'allegato II, punto 3, lettera b), di detta decisione, al fine di dare al Portogallo la possibilità di completare tali attività di abbattimento nella zona cuscinetto interessata entro un periodo più lungo, ma non oltre il 31 marzo 2020. Ciò darebbe alle autorità portoghesi il tempo supplementare che occorre per effettuare le necessarie attività di abbattimento, il cui volume è notevolmente aumentato a causa dell'ampiezza di tali incendi.
(3)Detta deroga dovrebbe essere subordinata alla presentazione da parte del Portogallo di un piano d'azione annuale, in modo da garantire un'azione ben preparata e coordinata. Il piano d'azione dovrebbe indicare dettagliatamente le piante sensibili che presentano un rischio maggiore di infestazione da nematode del pino e richiedono azioni più rapide, le risorse necessarie da assegnare e altre informazioni dettagliate pertinenti, come le misure da adottare per attenuare il rischio di infestazione da nematode del pino in attesa dell'abbattimento, della rimozione e dello smaltimento delle piante, comprese le attività di indagine più intensive sulle piante sensibili e sui vettori per la rilevazione precoce della presenza del nematode del pino, nonché i termini per la loro attuazione. È opportuno valutare su base annuale il livello di rischio che tali piante comportano e il piano d'azione dovrebbe essere aggiornato di conseguenza, per dare la priorità alle piante che presentano un maggior rischio di provocare la propagazione del nematode del pino.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/535/UE.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato II della decisione di esecuzione 2012/535/UE è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 Aprile 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0618