Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/619 del Consiglio del 20 Aprile 2018 che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il PHMB (1415; 4.7) (n. CE: n.d., n. CAS: 32289-58-0 e 1802181-67-4).

(2)Il PHMB (1415; 4.7) è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 «igiene umana», del tipo di prodotto 5 «acqua potabile» e del tipo di prodotto 6 «preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio», quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 13 dicembre 2016.

(4)Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 4 ottobre 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)Da tali pareri risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 1, 5 e 6, contenenti PHMB (1415; 4.7), potrebbero non soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tali tipi di prodotto gli scenari esaminati nella valutazione del rischio ambientale e per la salute umana hanno individuato rischi inaccettabili.

(6)Non è pertanto opportuno approvare il PHMB (1415; 4.7) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Il PHMB (1415; 4.7) (n. CE: n.d., n. CAS: 32289-58-0 e 1802181-67-4) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 Aprile 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0619

 

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