La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).
Il 5 ottobre 2017 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi (2) provenienti dal deposito temporaneo di camere a schermatura integrata di Sellafield.
Sulla base dei dati trasmessi e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 14 novembre 2017 e fornite dalle autorità del Regno Unito il 15 gennaio 2018, dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
1.La distanza del sito dal più vicino confine con un altro Stato membro, nella fattispecie l’Irlanda, è di 180 km;
2.In condizioni operative normali, lo scarico di effluenti radioattivi gassosi non comporta un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (3). In condizioni operative normali l’impianto non scaricherà effluenti radioattivi liquidi;
3.I rifiuti radioattivi solidi secondari saranno trasferiti agli impianti di trattamento e condizionamento in loco. I rifiuti condizionati a bassa attività saranno destinati al vicino deposito autorizzato di Drigg;
4.In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.
In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento di rifiuti radioattivi sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito temporaneo di camere a schermatura integrata di Sellafield, nel Regno Unito, non sia tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.
Fatto a Bruxelles, il 18 Aprile 2018
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018A0420(01)