Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 settembre 2017, l'Italia ha chiesto di essere autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE e a introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della suddetta direttiva, e di convogliare le fatture nel «Sistema di Interscambio» («SdI»), gestito dall'Agenzia italiana delle Entrate.
(2)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettere del 3 e del 6 novembre 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 7 novembre 2017 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
(3)L'Italia sostiene che il ricorso alla fatturazione elettronica obbligatoria, in base alla quale le fatture sono presentate attraverso lo SdI, consentirebbe all'amministrazione tributaria italiana di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori. Le autorità tributarie potrebbero quindi effettuare controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati.
(4)L'Italia ritiene che l'introduzione di un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica risulterebbe di aiuto nella lotta alla frode e all'evasione, imprimerebbe un impulso alla digitalizzazione, e semplificherebbe la riscossione delle imposte.
(5)L'Italia sostiene che il lavoro preparatorio per l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è già stato compiuto sulla base dell'uso facoltativo del sistema SdI esistente, garantwnso una transizione agevole verso la fatturazione elettronica, limitando nel contempo l'incidenza della misura speciale sui soggetti passivi.
(6)Data l'estensione dell'ambito di applicazione e la novità della misura speciale, è importante valutare l'impatto della misura speciale sulla lotta alla frode e all'evasione dell'IVA nonché sui soggetti passivi. Pertanto, qualora ritenesse necessaria la proroga della misura speciale, congiuntamente alla domanda di proroga l'Italia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprenda la valutazione della misura speciale con riguardo alla sua efficacia ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA nonchè della semplificazione della riscossione dell'imposta.
(7)Tale misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto del consumatore di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie.
(8)La misura speciale richiesta dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire di valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace alla luce dei suo obiettivi.
(9)La misura speciale è quindi proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e nell'applicazione, dato che non si applica ai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. La misura speciale non comporta inoltre il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
(10)La deroga non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della predetta direttiva.
Articolo 2
In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 3
L'Italia notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2.
Articolo 4
La presente decisione si applica dal 1o luglio 2018 al 31 dicembre 2021.
Qualora ritenesse necessaria la proroga delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2, congiuntamente alla domanda di proroga l'Italia presenta alla Commissione una relazione che valuta la misura in cui le misure nazionali di cui all'articolo 3 sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Tale relazione valuta altresì l'incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri e costi amministrativi facenti capo a essi.
Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 Aprile 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
R. PORODZANOV
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0593