Decisione della Commissione europea del 27 Ottobre 2014 che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2003/87/CE stabilisce che la vendita all'asta delle quote dovrebbe essere il principio di base per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas serra per i gestori degli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione («ETS dell'UE») a partire dal 2013. Tuttavia, i gestori ammissibili continuano a ricevere quote a titolo gratuito nel periodo che va dal 2013 al 2020, conformemente alle norme fissate dalla direttiva 2003/87/CE e dalla decisione 2011/278/UE della Commissione (2).

(2)L'assenza di un accordo internazionale ambizioso sui cambiamenti climatici destinato a limitare a 2 °C l'aumento della temperatura globale potrebbe minare i benefici delle azioni intraprese dall'Unione. L'assenza di un'azione vincolante a livello internazionale potrebbero determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli comparabili in materia di carbonio («rilocalizzazione delle emissioni di carbonio»). Per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che, in base all'esito dei negoziati internazionali, la Commissione deve definire l'elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio («elenco di settori e di sottosettori»). Tali settori e sottosettori dovrebbero beneficiare di quote gratuite pari al 100 % della quantità determinata in base alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione 2011/278/UE, fatto salvo il fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e di cui all'allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione (3).

(3)A tale riguardo, la Commissione ha analizzato la misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione globale di prodotti in settori e sottosettori riportati nell'elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio, si impegnano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori in questione, verificando inoltre se tali impegni siano comparabili a quelli dell'Unione e effettuati entro lo stesso lasso di tempo. Inoltre, è stata valutata anche la misura in cui l'efficienza degli impianti situati in tali paesi sia comparabile con quella degli impianti situati nell'Unione. La Commissione è giunta alla conclusione che non è possibile stabilire una sufficiente comparabilità dell'impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e dunque la comparabilità dell'efficienza in termini di emissioni di carbonio non è rilevante.

(4)Il primo elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è stato istituito nel 2009 dalla decisione 2010/2/UE della Commissione per il 2013 e il 2014 (4).

(5)La valutazione dovrebbe fondarsi su una serie di criteri quantitativi e qualitativi e su dati relativi agli ultimi tre anni. In questo caso, la Commissione ha utilizzato i dati degli anni 2009, 2010 e 2011, dal momento che i dati relativi al 2012 erano disponibili solo per alcuni dei parametri.

(6)Per determinare l'elenco dei settori e dei sottosettori, la Commissione ha valutato il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dei settori e dei sottosettori al livello NACE-4 della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). NACE-4 è il livello con la disponibilità di dati ottimali, che definisce i settori con precisione. Un settore è caratterizzato da un livello a quattro cifre della classificazione NACE, mentre un sottosettore è caratterizzato a livello CPA (a 6 cifre) o Prodcom (a 8 cifre), in base alla classificazione delle merci utilizzata per fini statistici nel settore della produzione industriale dell'Unione, derivata direttamente dalla classificazione NACE.

(7)I settori sono stati inizialmente valutati sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16, della direttiva 2003/87/CE. Per applicare i suddetti criteri quantitativi, la Commissione ha dovuto determinare la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti derivanti dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE.

(8)I costi aggiuntivi diretti, legati al quantitativo di quote che un determinato settore dovrebbe acquistare se non è considerato esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sono stati calcolati sulla base dei dati sulle emissioni dirette di CO2 a livello settoriale. I dati nel catalogo delle operazioni dell'Unione europea («EUTL») sono considerati la fonte più accurata e trasparente di dati sulle emissioni di CO2 a livello di impianto e sono stati pertanto utilizzati per calcolare il costo diretto per settori. Per i settori e i gas a effetto serra disciplinati unicamente dal sistema ETS dell'UE a partire dal 1o gennaio 2013, l'EUTL non contiene dati sulle emissioni. Di conseguenza, la Commissione ha utilizzato i dati sulle emissioni dirette di CO2 forniti dagli Stati membri nelle misure nazionali di attuazione (MNA), a norma della decisione 2011/278/UE.

(9)Per la determinazione dei costi aggiuntivi indiretti, la Commissione ha rilevato dati sul consumo di energia elettrica degli Stati membri a livello settoriale, accertandosi che non si verificassero, fra diversi codici NACE, doppi conteggi dell'energia elettrica consumata. Per determinare le emissioni legate alla produzione di energia elettrica consumata dai vari settori per l'elenco dei settori e dei sottosettori di cui alla decisione 2010/2/UE, la Commissione ha utilizzato il fattore medio di emissione calcolato dal mix complessivo di combustibili per la produzione di energia elettrica, in quanto si è ritenuto che fosse basato sui dati più accurati. Lo stesso fattore di emissione medio è stato utilizzato per le valutazioni alla base della presente decisione.

(10)Inoltre, per determinare i costi aggiuntivi diretti e indiretti, la Commissione ha dovuto stimare il prezzo medio del carbonio. Al fine di predisporre il primo elenco dei settori e dei sottosettori è stato ipotizzato un prezzo del carbonio di 30 EUR per tonnellata di CO2 equivalente. Nel periodo di applicazione della decisione 2010/2/UE, si è registrata una sostanziale differenza tra il prezzo del carbonio su cui si sono basate le valutazioni e il prezzo effettivo del carbonio, che è considerevolmente più basso. Tuttavia, la Commissione, nella sua comunicazione «Un quadro strategico per il clima e l'energia per il periodo dal 2020 al 2030» (6) ha proposto un obiettivo incondizionato di riduzione del 40 % dell'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e un obiettivo corrispondente in termini di fonti di energia rinnovabili. La Commissione ha inoltre proposto di istituire una riserva stabilizzatrice del mercato nell'ambito del sistema ETS dell'UE. In tali circostanze, si prevede che il prezzo del carbonio in futuro sarà trainato in più ampia misura dalle riduzioni delle emissioni a medio e lungo termine. Si ritiene pertanto giustificato continuare a basarsi sull'ipotesi di un prezzo del carbonio di 30 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per le valutazioni alla base della presente decisione.

(11)I costi aggiuntivi diretti e indiretti dovrebbero essere calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo. Per quanto riguarda la stima del valore aggiunto lordo a livello settoriale, sono stati utilizzati i dati «Structural Business Statistics» di Eurostat

(12)Inoltre, la Commissione ha valutato l'intensità degli scambi per ciascun settore e sottosettore, sulla base dei dati ricavati dalla banca dati Comext di Eurostat.

(13)Complessivamente, la Commissione ha valutato 245 settori industriali e 24 sottosettori classificati alle voci «Attività estrattive» e «Attività manifatturiere» della classificazione NACE. I settori e i sottosettori di cui al punto 1 dell'allegato della presente decisione soddisfano i criteri enunciati all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16, della direttiva 2003/87/CE e devono essere considerati come settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(14)Le valutazioni, sulla base dei criteri qualitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 17, della direttiva 2003/87/CE sono state effettuate per un certo numero di settori che non erano ritenuti esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16. La valutazione qualitativa è stata effettuata per i casi che soddisfacevano i criteri qualitativi nel contesto dell'elaborazione del precedente elenco, in casi ritenuti incerti e su richiesta dei rappresentanti delle imprese del settore.

(15)Nel caso del settore «Finissaggio dei tessili» (codice NACE 1330), «Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta» (codice NACE 2332), «Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia» (codice NACE 2362), «Fusione di ghisa» (codice NACE 2451) e «Fusione di metalli leggeri» (2453), le valutazioni qualitative effettuate nel contesto della determinazione del precedente elenco dei settori e dei sottosettori, validi per il 2013 e il 2014, sono state aggiornate. Si è concluso che le circostanze che giustificano l'aggiunta di tali settori all'elenco dei settori e dei sottosettori sono ancora valide. Pertanto, tali settori dovrebbero essere considerati come settori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio anche per il periodo dal 2015 al 2019.

(16)È stata effettuata una valutazione qualitativa del settore «Fabbricazione di malto» (codice NACE 1106), in quanto questo settore ha rappresentato un caso limite per quanto riguarda l'articolo 10 bis paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Tenendo conto dell'aumento dei costi derivante dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE, la valutazione ha dimostrato l'elevata intensità degli scambi e una significativa contrazione della redditività del settore nell'Unione. I margini di profitto ridotti limitano la capacità da parte degli impianti di investire per ridurre le emissioni. Sulla base dell'impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(17)I settori elencati al punto 2 dell'allegato dovrebbero essere ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione sulla base dei criteri qualitativi.

(18)Dal momento che l'elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui all'allegato deve essere valido per il periodo dal 2015 al 2019, la presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(19)Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto, la decisione 2010/2/UE deve essere abrogata con effetto dal 1o gennaio 2015.

(20)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

I settori e i sottosettori di cui in allegato sono ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Articolo 2

La decisione 2010/2/UE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 27 Ottobre 2014

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_308_R_0014

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