Il Consiglio dell’Unione europe,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 25,
vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l'articolo 20 e il capo 4 dell'allegato,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.
(2)L'articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all'unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.
(3)L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
(4)A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
(5)Cipro ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sui dati di immatricolazione dei veicoli.
(6)Cipro ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.
(7)A Cipro ha avuto luogo una visita di valutazione sulla quale il gruppo di valutazione rumeno/olandese ha elaborato una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
(8)È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota riguardo ai dati di immatricolazione dei veicoli,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, Cipro ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 di tale decisione a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo,il 21 Ottobre 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
S.GOZI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_308_R_0011