Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra («accordo») (1), deve essere approvata tramite un protocollo dell'accordo.
(2)Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Repubblica del Kirghizistan si sono conclusi positivamente mediante scambio di note verbali.
(3)La firma e la conclusione del protocollo sono oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
(4)La firma e la conclusione del protocollo sono oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le questioni di competenza dell'Unione e degli Stati membri,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (2).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 Ottobre 2017
Per il Consiglio
La Presidente
F. MOGHERINI
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0386