Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure disposte dalla decisione 2013/798/PESC.
(2)La decisione 2013/798/PESC prevede l'imposizione di un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica centrafricana e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di certe persone che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana.
(3)Il 30 gennaio 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2399 (2018) («UNSCR 2399»), che ha modificato le deroghe relative all'embargo sulle armi e i criteri di designazione per il congelamento dei beni. Il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/391 (3) che modifica la decisione 2013/798/PESC per attuare l'UNSCR 2399.
(4)Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.
(5)È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 224/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:
1)All'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)Destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana, nonché delle altre forze di Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza, come notificato al comitato delle sanzioni in conformità della lettera c);»;
2)L’articolo 5, paragrafo 3, è così modificato:
a)La lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)Sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione, nella Repubblica centrafricana, di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, compresi gli attacchi alle popolazioni civili, gli attacchi di matrice etnica o religiosa, gli attacchi contro beni di caratterecivile, tra cui centri amministrativi, tribunali, scuole e ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati;»;
b)La lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)Sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro le missioni delle Nazioni Unite o le forze di sicurezza internazionali, comprese la MINUSCA, le missioni dell'Unione e le forze francesi che le sostengono, e contro gli operatori umanitari;»
c)E’ aggiunta la lettera seguente:
«j)Commettono atti di istigazione alla violenza, in particolare di matrice etnica o religiosa, che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana, e quindi perpetrano o forniscono assistenza ad atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 Marzo 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
E. KARANIKOLOV
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0387