Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/354 della Commissione dell'8 Marzo 2018 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Irlanda.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettera p),

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra dev'essere valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. La relativa tolleranza è definita all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (2).

(2)Con la decisione 1987/293/CE della Commissione (3) è stato autorizzato l'impiego di due metodi di classificazione delle carcasse di suino in Irlanda.

(3)L'Irlanda ha chiesto alla Commissione di eliminare il metodo «Fat-O-Meat'er (FOM)» dall'elenco dei metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati in Irlanda in quanto non più utilizzato, di autorizzare tre nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e di aggiornare l'equazione esistente per lo strumento «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)».

(4)L'Irlanda ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano i nuovi metodi, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.

(5)Dall'esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione e per l'aggiornamento dell'equazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione in Irlanda.

(6)Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione. Occorre pertanto abrogare la decisione 1987/293/CE.

(7)Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013, in Irlanda è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

(a)L’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato;

(b)L’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato;

(c)L’apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell'allegato;

(d)L’apparecchio denominato «AutoFom III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell'allegato.

Articolo 2

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

Articolo 3

La decisione 1987/293/CE è abrogata.

Articolo 4

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 Marzo 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0354

 

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