La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione (2) impone il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi immessi sul mercato e iscritti nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e per i quali nessuna domanda conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 7, di detto regolamento è stata presentata entro il termine indicato in tali disposizioni o per i quali è stata presentata una domanda successivamente ritirata. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 abroga anche i regolamenti o sopprime le disposizioni che autorizzano tali additivi.
(2)Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 contenente l'elenco degli additivi che devono essere ritirati dal mercato per alcune specie animali, è stato incluso per errore l'additivo per mangimi coccidiostatico autorizzato dal regolamento (CE) n. 1463/2004 (3), sebbene fosse stata presentata per tempo una domanda conforme all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale regolamento è stato quindi erroneamente abrogato dall'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145. Nel considerando 3 del regolamento (UE) 2017/1145, il regolamento (CE) n. 833/2005 (4) è stato menzionato per errore sia tra gli atti da modificare che tra quelli da abrogare. È opportuno rettificare tale errore per indicare che il regolamento (CE) n. 833/2005 dovrebbe essere soltanto abrogato. Per errore, l'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 non ha abrogato il regolamento (CE) n. 1459/2005 (5), sebbene quest'ultimo autorizzi alcuni composti di iodio che devono essere ritirati dal mercato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145. L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 ha erroneamente abrogato il regolamento (CE) n. 1443/2006 (6). Dovrebbero essere abrogati solo l'articolo 1 e l'allegato I di tale regolamento, poiché solo queste disposizioni riguardano alcuni enzimi che devono essere ritirati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145. È opportuno rettificare tali errori.
(3)Per errore, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2003 (7), che autorizza alcuni composti di ferro che devono essere ritirati dal mercato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, non sono state soppresse dall'articolo 8 di tale regolamento, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2003. È opportuno rettificare detto articolo.
(4)Nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2017/1145, che elenca gli additivi per mangimi da ritirare per tutte le specie e categorie di animali, nella tabella relativa alle vitamine è stata inclusa la forma L della vitamina menadione bisolfito di sodio. Ciò dovrebbe essere rettificato, poiché nell'autorizzazione non compare alcun riferimento a tale forma L.
(5)Le parti A e B dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 dovrebbero essere rettificate per quanto riguarda alcuni coloranti, poiché le specie e le categorie di animali per cui questi coloranti devono essere ritirati dal mercato e le funzioni di tali coloranti non sono state indicate correttamente. Per alcuni additivi, l'obbligo di ritiro dal mercato si applica solo a determinate specie e l'impiego come colorante è limitato a determinate funzioni.
(6)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145.
(7)Le disposizioni erronee sono state motivo di confusione per gli operatori del settore dei mangimi per quanto concerne l'effettivo status normativo degli additivi in questione. Questa situazione ha creato incertezza giuridica in merito al quadro normativo applicabile. Detti errori hanno quindi determinato perturbazioni del mercato dovute a dubbi riguardo all'autorizzazione di immissione sul mercato e di impiego di alcuni additivi. Le rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 dovrebbero perciò applicarsi con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore di tale regolamento di esecuzione, al fine di ristabilire la certezza giuridica sullo status normativo degli additivi oggetto di errori, evitare conseguenze pregiudizievoli per gli operatori interessati e riportare stabilità sul mercato.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 è così rettificato:
1)Il considerando 3 è così rettificato:
a)Il riferimento al regolamento (CE) n. 1463/2004 è soppresso assieme alla nota corrispondente;
b)Il riferimento al regolamento (CE) n. 833/2005, assieme alla nota corrispondente, è soppresso dall'elenco dei regolamenti di modificare. La nota corrispondente è inserita nell'elenco dei regolamenti da abrogare, dopo i termini «(CE) n. 833/2005»;
c)Il riferimento al regolamento (CE) n. 1459/2005 è inserito nell'elenco dei regolamenti da abrogare, tra i termini «(CE) n. 833/2005» e «(CE) n. 492/2006», assieme a una nota contenente il suo titolo completo e il riferimento alla pubblicazione;
d)Il riferimento al regolamento (CE) n. 1443/2006, assieme alla nota corrispondente, è soppresso dall'elenco dei regolamenti da abrogare ed è inserito, assieme alla nota corrispondente, nell'elenco dei regolamenti da modificare, tra i termini «(CE) n. 1284/2006» e «e (UE) n. 1270/2009»;
2)L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Abrogazioni
I regolamenti (CE) n. 937/2001, (CE) n. 871/2003, (CE) n. 277/2004, (CE) n. 278/2004, (CE) n. 1332/2004, (CE) n. 1465/2004, (CE) n. 833/2005, (CE) n. 1459/2005, (CE) n. 492/2006, (CE) n. 1743/2006, (CE) n. 757/2007 e (CE) n. 828/2007 sono abrogati.»;
3)All'articolo 8, dopo la dicitura «L'allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003 è così modificato:», sono inseriti i seguenti punti e i punti esistenti sono rinumerati di conseguenza:
«1)alla voce E 1 relativa al ferro — Fe, i termini “Cloruro ferroso, tetraidrato” e tutto il contenuto relativo solo al cloruro ferroso, tetraidrato, sono soppressi;
2)Alla voce E 1 relativa al ferro — Fe, i termini “Citrato ferroso, esaidrato” e tutto il contenuto relativo solo al citrato ferroso, esaidrato, sono soppressi;
3)Alla voce E 1 relativa al ferro — Fe, i termini “Lattato ferroso, triidrato” e tutto il contenuto relativo solo al lattato ferroso, triidrato, sono soppressi;»;
4)E’ inserito il seguente Articolo 25 bis:
«Articolo 25 bis
Modifica del regolamento (CE) n. 1443/2006
L'articolo 1 e l'allegato I del regolamento (CE) n. 1443/2006 sono soppressi.»;
5)L’allegato I è rettificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 19 luglio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 Marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0353