Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 6,
vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti (1),
vista la proposta della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della Repubblica italiana,
considerando quanto segue:
(1)L'11 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2315.
(2)L'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della suddetta decisione prevede che il Consiglio adotti una decisione o raccomandazione che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della Cooperazione strutturata permanente (PESCO), tenendo conto sia del sostegno allo sviluppo di capacità sia della fornitura di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni e alle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune.
(3)L'11 dicembre 2017 gli Stati membri che partecipano alla PESCO hanno adottato una dichiarazione che individua un elenco iniziale di 17 progetti da realizzare nell'ambito della PESCO, basati su proposte di progetto che sono state presentate. Tale dichiarazione è stata adottata al fine di giungere, all'inizio del 2018, all'adozione formale da parte del Consiglio di una decisione in conformità dell'articolo 46, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 5 della decisione (PESC) 2017/2315.
(4)L'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che l'elenco dei membri di ogni singolo progetto sia accluso alla decisione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e).
(5)Per garantire la coerenza, l'esecuzione di tutti i progetti PESCO sarà basata sull'insieme di regole di governance per i progetti, comprese tra l'altro le regole sul ruolo degli osservatori, se del caso, da adottare a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), della decisione (PESC) 2017/2315 e che gli Stati membri partecipanti a un singolo progetto possano adattare nella misura necessaria al progetto stesso.
(6)È opportuno pertanto che il Consiglio adotti una decisione che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
I seguenti progetti sono elaborati nell'ambito della PESCO:
1.Comando medico europeo
2.Sistema radio sicuro europeo definito da software (ESSOR)
3.Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni
4.Mobilità militare
5.Centro di competenze delle missioni di formazione dell'Unione europea (EU TMCC)
6.Centro europeo di certificazione dell'addestramento per gli eserciti europei
7.Funzione operativa energia (EOF)
8.Pacchetto per il dislocamento della capacità di soccorso militare nelle emergenze
9.Sistemi marittimi (semi)autonomi per contromisure mine (MAS MCM)
10.Sorveglianza e protezione marittima e dei porti (HARMSPRO)
11.Rinforzo della sorveglianza marittima
12.Piattaforma per la condivisione delle informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti informatici
13.Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di cibersicurezza
14.Sistema di comando e controllo (C2) strategici per le operazioni e missioni PSDC
15.Veicoli corazzati da combattimento per la fanteria/veicoli d'assalto anfibio/veicoli corazzati leggeri
16.Supporto di fuoco indiretto (Euroartiglieria)
17.Centro operativo EUFOR di risposta alle crisi (EUFOR CROC).
Articolo 2
L'elenco dei membri di ogni singolo progetto figura nell'allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 Marzo 2018
Per il Consiglio
La Presidente
F. MOGHERINI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0340