La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma del suddetto articolo,
considerando quanto segue:
I.PROCEDIMENTO
(1)Facendo seguito a una denuncia, con fax del 28 novembre 2011 la Commissione ha chiesto alle autorità francesi di trasmetterle ogni informazione utile per procedere, conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), a un esame dell'imposta istituita dall'articolo 25 della legge n. 2005-1720 del 30 dicembre 2005 (di seguito, «l'imposta») a favore dell'istituto nazionale dei prodotti dell'agricoltura e del mare (FranceAgriMer). Le autorità francesi disponevano di un mese di tempo per trasmettere le suddette informazioni.
(2)Con lettera dell'11 dicembre 2011, la Francia ha chiesto alla Commissione una proroga del suddetto termine fino al 1o febbraio 2012.
(3)La Commissione ha concesso la proroga in questione con fax del 12 dicembre 2011.
(4)Il 14 febbraio 2012 la Francia ha trasmesso per posta elettronica le informazioni richieste dalla Commissione il 28 novembre 2011.
(5)Con fax del 5 marzo 2012, la Commissione ha informato le autorità francesi dell'apertura di un fascicolo di aiuto non notificato con il numero SA.34433 (2012-NN) in quanto l'imposta in questione era stata applicata senza la preventiva notifica del fascicolo di aiuto ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e senza l'approvazione della Commissione. Con successivo fax del 14 giugno 2012, la Commissione ha annunciato alle autorità francesi un'estensione dell'ambito coperto dal suddetto fascicolo. L'analisi delle informazioni disponibili aveva infatti evidenziato un utilizzo inadeguato di un regolamento de minimis, trasformando in aiuto non notificato una misura che, con il regolamento de minimis adeguato, non avrebbe costituito un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
(6)Con lettera del 4 ottobre 2012 (1), la Commissione ha informato la Francia di aver deciso, in data 3 ottobre 2012, di avviare il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE relativamente all'utilizzo dell'imposta in questione e ha invitato le autorità francesi a presentare entro un mese le loro osservazioni sull'avvio del procedimento.
(7)La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.
(8)La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati.
(9)Con messaggio di posta elettronica del 16 ottobre 2012, le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione una proroga di un mese (fino al 4 dicembre 2012) per trasmettere la loro risposta sull'avvio del procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.
(10)La Commissione ha concesso la proroga in questione con fax del 18 ottobre 2012.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0341