Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),
visto il regolamento (CE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (2),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è stato modificato al fine di: (i) chiarire l'ambito dei soggetti dichiaranti dati di gruppo che possono essere identificati come facenti parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione da parte del Consiglio direttivo ai fini di tale regolamento e (ii) per incorporare la possibilità che i dati di gruppo ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) possano essere segnalati direttamente alla BCE. L'indirizzo BCE/2013/7 della Banca centrale europea (3) deve essere modificato per tenere conto di tali modifiche dal momento che esso prevede le procedure che devono essere seguite dalle banche centrali nazionali (BCN) in occasione della segnalazione alla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).
(2)In particolare, l'allegato II contenente la lettera di notifica della classificazione come soggetto dichiarante dati di gruppo ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) deve riflettere l'ulteriore specificazione dei criteri che il Consiglio direttivo utilizza per la classificazione dei soggetti dichiaranti dati di gruppo.
(3)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2013/7,
Ha adottato il seguente Indirizzo:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:
1.All'articolo 3 bis è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3.Fermo restando l'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1, una BCN può decidere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo identificati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) segnalino le informazioni statistiche specificate nel capo 2 dell'allegato I a tale regolamento alla BCE. In tal caso, la BCN informa la BCE e i soggetti dichiaranti di conseguenza, dopo di che la BCE definisce e attua le disposizioni di segnalazione che devono essere osservate dai soggetti dichiaranti e assume il compito di raccolta dei dati richiesti direttamente dagli soggetti dichiaranti.»;
2.All'articolo 4 ter è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3.Fermo restando l'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1, una BCN può decidere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo identificati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) segnalino le informazioni statistiche specificate nel capo 2 dell'allegato I a tale regolamento alla BCE. In tal caso, la BCN informa la BCE e i soggetti dichiaranti di conseguenza, dopo di che la BCE definisce e attua le disposizioni di segnalazione che devono essere osservate dai soggetti dichiaranti e assume il compito di raccolta dei dati richiesti direttamente dagli soggetti dichiaranti.»;
3.L’allegato II è sostituito dall'allegato al presente indirizzo.
Articolo 2
Efficacia e attuazione
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o ottobre 2018.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 febbraio 2018.
Per il Consiglio Direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018O0008