Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/322 della Commissione del 2 Marzo 2018 relativa alla sospensione della procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi costituiti da misure adottate dalla Repubblica di Turchia…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (1) (regolamento sugli ostacoli agli scambi), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, previa consultazione del comitato per gli ostacoli agli scambi,

considerando quanto segue:

(1)Il 21 aprile 2017 la Confederazione delle industrie europee della carta (CEPI) ha presentato una denuncia a nome dell'industria cartaria dell'Unione in conformità all'articolo 3 del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

(2)La CEPI ha sostenuto che il 28 settembre 2015 la Repubblica di Turchia ha introdotto un sistema di sorveglianza delle importazioni di carta non patinata senza legno che prevede un obbligo specifico di licenza per l'importazione, rende impossibili le importazioni di valore inferiore a una determinata soglia e crea ostacoli agli scambi per le importazioni superiori a tale valore.

(3)La Commissione ha deciso che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di una procedura d'esame. Un avviso di apertura è stato quindi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 7 luglio 2017 (2).

(4)Nel corso dell'inchiesta la Repubblica di Turchia ha revocato l'applicazione del sistema di sorveglianza delle importazioni per quanto riguarda la carta non patinata senza legno.

(5)Nonostante la revoca della misura che sottopone la carta non patinata senza legno al sistema di sorveglianza, tale sistema continua a esistere e potrebbe essere reintrodotto per la carta non patinata senza legno. La Commissione ritiene pertanto opportuno non porre fine al procedimento, bensì sospenderlo.

(6)La Commissione seguirà gli sviluppi della situazione.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per gli ostacoli agli scambi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi costituiti da misure adottate dalla Repubblica di Turchia che incidono sul commercio della carta non patinata senza legno è sospesa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 Marzo 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0322

 

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