Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione 2014/242/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (1),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 12 dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (2) («accordo») istituisce un comitato misto («comitato misto»). Prevede, in particolare, che il comitato misto controlli l'applicazione dell'accordo.
(2)Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.
(3)Gli orientamenti comuni sono necessari per garantire che le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri applichino l'accordo in piena coerenza e per chiarire la relazione fra le disposizioni dell'accordo e le disposizioni della legislazione delle parti contraenti che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo.
(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (4); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(6)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(7)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 Febbraio 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
E. ZAHARIEVA
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0311