La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51,
previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione (UE) 2017/927 della Commissione (2) ha liquidato, per l'esercizio finanziario 2016, i conti di tutti gli organismi pagatori, fatta eccezione per l'organismo pagatore austriaco «Zollamt Salzburg», l'organismo pagatore bulgaro «State Fund Agriculture», l'organismo pagatore cipriota «Cyprus Agricultural Payments Organization», l'organismo pagatore danese «Danish Agrifish Agency», l'organismo pagatore francese FranceAgriMer«, l'organismo pagatore italiano AGEA» e l'organismo pagatore maltese Agriculture and «Rural Payments Agency».
(2)Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato. A norma dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri sono tenuti a dichiarare nei conti annuali le conseguenze finanziarie che sono a loro carico in applicazione del paragrafo 2 del medesimo articolo. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (3) specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero nel 2016. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
(3)A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione devono essere inclusi nei conti annuali ai sensi dell'articolo 29, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.
(4)Le riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 presentate nella decisione di esecuzione (UE) 2017/927, allegato I (colonna e) riguardano solo il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
(5)Vi sono ancora importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) (4).
(6)Al fine di disporre di un quadro completo degli importi imputati agli Stati membri per l'STSR e per motivi di efficienza amministrativa, la decisione di esecuzione (UE) 2017/927 dovrebbe essere modificata di conseguenza,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2017/927 è così modificata:
1)All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e III della presente decisione.»;
2)Il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2017/927.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 Febbraio 2018
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0305