Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea (2),
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che, ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98 deriva che i fondi pensione (FP) rientrano tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e nell'ambito delle statistiche monetarie e finanziarie. L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori soggetti ad obblighi di segnalazione e le conferisce il potere di esentare parzialmente o totalmente determinate classi di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica.
(2)La finalità dell'imposizione di obblighi di segnalazione statistica nei confronti degli FP è quella di fornire alla BCE statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore degli FP negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, gli «Stati membri dell'area dell'euro») considerati come un unico territorio economico. La raccolta di informazioni statistiche sugli FP è necessaria per soddisfare il fabbisogno analitico normale e ad hoc, per sostenere la BCE nell'esercizio dell'analisi monetaria e finanziaria, e per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario.
(3)Alle BCN dovrebbe essere conferita la facoltà di raccogliere e verificare le informazioni necessarie sugli FP che rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche, purché l'adempimento degli obblighi statistici previsti dalla BCE non ne risulti pregiudicato. In tali casi è opportuno garantire trasparenza informando i soggetti dichiaranti dei diversi fini statistici per i quali i dati sono raccolti. Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per gli FP, alle BCN dovrebbe essere data la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento con quelli imposti ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (3).
(4)Inoltre, al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per gli FP, le BCN dovrebbero avere il potere di raccogliere le informazioni necessarie sugli FP attraverso l'autorità nazionale competente (ANC) interessata che già raccoglie i dati sugli FP, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale.
(5)Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito, il «SEC 2010») istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) richiede che le attività e le passività delle unità istituzionali siano segnalate nel paese di residenza.
(6)Alla raccolta di informazioni statistiche ai sensi del presente regolamento si applicano le norme per la protezione e l'utilizzo di informazioni statistiche riservate stabilite nell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98.
(7)Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati conformemente all'articolo 34.1 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito, gli «Stati membri non appartenenti all'area dell'euro»), l'articolo 5 dello statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell'area dell'euro sia a quelli non appartenenti all'area dell'euro. L'articolo 5 dello statuto del SEBC, unitamente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro reputano idonee al fine di provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e ad approntare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri dell'area dell'euro.
(8)Sebbene il presente regolamento sia principalmente rivolto agli FP, informazioni complete sulle attività degli FP potrebbero non essere nella diretta disponibilità degli FP e dunque la BCN competente può includere i gestori dei fondi pensione tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione.
(9)L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo ai soggetti dichiaranti qualora essi non adempiano agli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE.
(10)Entro il 2022, il Consiglio direttivo dovrebbe valutare meriti e benefici: a) di una riduzione dei termini per la trasmissione dei dati sulle attività da parte dei soggetti dichiaranti a cinque settimane dalla fine del trimestre al quale i dati si riferiscono; e (b) di una estensione dell'ambito degli obblighi di segnalazione statistica per includere la segnalazione dei singoli prestiti da parte degli FP, tenendo conto di un aumento della significatività economica dei prestiti da parte di questo settore.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0231