La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'Unione europea («laboratori di riferimento dell'UE») per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE designati sono elencati all'allegato VII di detto regolamento, compreso quello responsabile per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi.
(2)La designazione del laboratorio con sede nel Regno Unito come laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi giunge a termine il 31 dicembre 2018 a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.
(3)Poiché Salmonella, Escherichia Coli e virus costituiscono i principali rischi di patologie alimentari nei molluschi bivalvi, è opportuno che il laboratorio di riferimento dell'UE per le analisi e i test riguardanti le zoonosi (salmonella), il laboratorio di riferimento dell'UE per Escherichia coli, compreso E. coli verotossigenico (VTEC) e il laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare conducano gli esami analitici rispettivamente per salmonella, E. coli e virus che erano condotti finora dal laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi. È opportuno che il laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle biotossine marine riprenda le attività connesse alla classificazione e al monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi. Non è quindi più necessario disporre di un laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi ed è pertanto opportuno eliminarlo dall'elenco di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 882/2004.
(5)Al fine di evitare interruzioni delle attività attualmente svolte dal laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi, è opportuno che le misure di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2019.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
All'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 4 è soppresso.
Articolo 2
Il laboratorio di riferimento dell'UE per le analisi e i test riguardanti le zoonosi (salmonella), il laboratorio di riferimento dell'UE per l'Escherichia coli, compreso E. coli verotossigenico (VTEC) e il laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare riprendono le attività finora svolte dal laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi per quanto riguarda gli esami analitici rispettivamente per salmonella, E. coli e virus.
Il laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle biotossine marine riprende le attività connesse alla classificazione e al monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 Gebbraio 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0222