La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
(2)L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni rinnovabile una volta, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
(3)Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione (2) istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali onde facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco tramite alcuni meccanismi di flessibilità.
(4)A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), punto ii), tale piano in materia di rigetti prevedeva tra l'altro alcune esenzioni dall'obbligo di sbarcare tutte le catture, tenuto conto dei costi sproporzionati di trattamento delle catture indesiderate, per gli attrezzi da pesca per i quali le catture indesiderate per attrezzo non rappresentano più di una certa percentuale del totale annuo delle catture effettuate dall'attrezzo in questione («esenzioni de minimis»).
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0188