La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (1), in particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2009/126/CE prevede l'adeguamento degli articoli 4 e 5 della direttiva al progresso tecnico, laddove necessario, per garantire la coerenza con le pertinenti norme elaborate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN).
(2)Il 25 settembre 2013 il CEN ha reso disponibili le norme EN 16321-1:2013 e EN 16321-2:2013. La norma EN 16321-1:2013 specifica i metodi di prova per l'omologazione dei sistemi di recupero dei vapori di benzina da utilizzare nelle stazioni di servizio. La norma EN 16321-2:2013 specifica i metodi di prova da utilizzare nelle stazioni di servizio per verificare il funzionamento di tali sistemi di recupero dei vapori.
(3)Un adeguamento tecnico degli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/126/CE è pertanto necessario, al fine di garantire la coerenza con tali norme.
(4)Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/126/CE,
Ha adottato la seguente direttiva:
Articolo 1
La direttiva 2009/126/CE è così modificata:
(1)All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Gli Stati membri assicurano, con effetto a decorrere dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina diventano obbligatori ai sensi dell'articolo 3, che l'efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all'85 %, come certificato dal costruttore conformemente alla norma EN 16321-1:2013.».
(2)All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Gli Stati membri assicurano che l'efficienza della cattura in servizio dei vapori di benzina dei sistemi della fase II di recupero dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta all'anno ai sensi della norma EN 16321-2:2013».
Articolo 2
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 12 maggio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 maggio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles,il 21 Ottobre 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_304_R_0010