Decisione del Consiglio del 9 Ottobre 2014 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (1) («accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»).

(2)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti della convenzione. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007.

(3)L'Unione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.

(4)L'Unione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 14 giugno 2012. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o agosto 2012.

(5)L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente della convenzione adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.

(6)È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione sia basata sul progetto di decisione accluso,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

1.La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, è basata sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

2.I rappresentanti dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo,il 9 Ottobre 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

A.ALFANO

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_304_R_0011

Elezioni europee, 8-9 giugno 2024: #UsaIlTuoVoto O gli altri decideranno per te

 

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
17754
Ieri:
78154
Settimana:
241449
Mese:
843455
Totali:
85627136
Oggi è il: 17-07-2024
Il tuo IP è: 3.133.159.125