Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/139 della Commissione del 29 Gennaio 2018 che modifica il Regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni dell'ICAO.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per il cielo unico,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 2, paragrafo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione (2) fa riferimento alle definizioni riportate nel volume 1 delle procedure dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) per i servizi di navigazione aerea — operazioni dei velivoli (PANS-OPS, doc. 8168), in particolare la quinta edizione del 2006, comprendente l'emendamento n. 6. Il 10 novembre 2016 l'ICAO ha modificato il doc. 8168, inserendovi l'emendamento n. 7.

(2)Il punto 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 fa riferimento alle disposizioni stabilite nelle procedure ICAO per i servizi di navigazione aerea — gestione del traffico aereo (PANS-ATM, doc. 4444), e più in particolare alla quindicesima edizione del 2007, comprendente l'emendamento n. 6. Il 10 novembre 2016 l'ICAO ha modificato il doc. 4444, inserendovi l'emendamento 7 A.

(3)È opportuno aggiornare i riferimenti al doc. 8168 e al doc. 4444 nel regolamento (CE) n. 1033/2006, in modo da consentire agli Stati membri di ottemperare ai loro obblighi giuridici internazionali e da garantire la coerenza con il quadro normativo internazionale dell'ICAO.

(4)Il regolamento (CE) n. 1033/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1033/2006 è così modificato:

1)All'articolo 2, paragrafo 2, il punto 16, è sostituito dal seguente:

«16)   “procedure in area terminale”: le partenze strumentali standard (SID) e gli arrivi strumentali standard (STAR), come definiti nelle procedure dell'ICAO per i servizi di navigazione aerea — operazioni dei velivoli (PANS-OPS, doc. 8168, volume 1, quinta edizione — 2006, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 7).»;

2)Nell'allegato, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.Capitolo 4, sezione 4.4 (Flight Plans), e capitolo 11, paragrafo 11.4.2.2 (Movement messages), del doc. 4444 PANS-ATM dell'ICAO (sedicesima edizione — 2016, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 7 A)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 Gennaio 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0139

 

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