Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione del 29 gennaio 2018 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafi 2 e 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure provvisorie

(1)Il 16 agosto 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (detta anche ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti, originari della Repubblica popolare cinese («la RPC») con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 della Commissione (2) («il regolamento provvisorio»).

(2)La Commissione ha aperto l'inchiesta il 10 dicembre 2016, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («l'avviso di apertura») in seguito a una denuncia presentata il 31 ottobre 2016 da sette produttori dell'Unione, ossia Fondatel Lecompte SA, Ulefos Niemisen Valimo Oy Ltd, Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd e Fundiciones de Odena SA («i denuncianti»), che rappresentano una percentuale superiore al 40 % della produzione totale dell'Unione di determinati lavori di ghisa.

(3)Come affermato al considerando 33 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell'inchiesta») e l'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.2.   Fase successiva del procedimento

(4)In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio, («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), i denuncianti, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME»), l'associazione ad hoc di importatori indipendenti denominata Free Castings Imports («FCI»), due importatori indipendenti, i produttori esportatori indiani e sette produttori esportatori cinesi hanno presentato comunicazioni scritte per rendere note le proprie opinioni in merito alle conclusioni provvisorie.

(5)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono tenute audizioni con la CCME, la FCI e i denuncianti. Due audizioni con la CCCME si sono svolte in presenza del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(6)La Commissione ha preso in esame le osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha trattate in appresso.

(7)La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Al fine di verificare le risposte al questionario fornite dagli importatori indipendenti, sono state effettuate visite di verifica presso i locali delle seguenti parti:

-Hydrotec Technologies AG, Wildeshausen, Germania;

-Mario Cirino Pomicino SpA, Napoli, Italia.

(8)La Commissione ha informato tutte le parti in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di lavori di ghisa originari della RPC e riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazi provvisori, e chiudere l'inchiesta sulle importazioni nell'Unione di prodotti di ghisa originari dell'India («divulgazione delle conclusioni definitive»).

(9)A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulle conclusioni definitive. La CCCME, la FCI, l'industria dell'Unione e tre produttori esportatori hanno presentato le proprie osservazioni mediante comunicazioni scritte a seguito della divulgazione delle conclusioni definitive e in sede di audizione. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e tenute in considerazione.

1.3.Divulgazione delle conclusioni provvisorie

(10)La CCCME e la Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory hanno reputato la divulgazione delle conclusioni provvisorie della Commissione insufficiente e pertanto lesiva dei loro diritti di difesa e hanno chiesto alla Commissione di fornire ulteriori chiarimenti e informazioni.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0140

 

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