La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Sono rispettate le condizioni per un aumento di un massimo del 10 % della percentuale delle risorse di bilancio destinate a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento LIFE, dato che il totale dei fondi richiesti nei due anni consecutivi, mediante proposte che rientrano nel settore prioritario Natura e biodiversità e soddisfano i requisiti minimi di qualità, superavano di oltre il 20 % l'importo corrispondente calcolato per i due anni precedenti a tale periodo,
(2)Alla luce delle conclusioni del controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla tutela della natura (2) in merito alla necessità di aumentare la disponibilità di finanziamenti per migliorare l'attuazione delle direttive e dell'azione 8 del piano d'azione della Commissione per la natura, i cittadini e l'economia (3), la Commissione ha deciso di procedere a un aumento pari al 55 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente che rientrano nel settore prioritario Natura e biodiversità;
(3)L'aumento della percentuale delle risorse di bilancio destinate al settore prioritario Natura e biodiversità non dovrebbe ridurre le risorse destinate ai progetti finanziati nell'ambito degli altri settori prioritari del sottoprogramma Ambiente, dato l'aumento previsto della dotazione finanziaria annuale per l'attuazione del programma LIFE nel periodo 2018-2020 e il calo dal 60 % al 55 % del tasso di cofinanziamento dell'UE nella maggior parte delle sovvenzioni per azioni nell'ambito degli altri settori prioritari,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento LIFE è sostituito dal seguente testo: «Almeno il 60,5 % delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente è riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 Novembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0093