La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 185,
considerando quanto segue:
(1)In base agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (2), l'Unione si è impegnata a consentire l'importazione in Spagna di un quantitativo annuale di sorgo pari a 300 000 tonnellate.
(2)Tra il 1o gennaio 2017 e il 7 agosto 2017 sono state importate in Spagna 103 967 tonnellate di sorgo. Durante lo stesso periodo il dazio all'importazione per il sorgo è stato fissato a 0 EUR/t in conformità del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (3). Dall'8 agosto 2017, e in seguito alla reintroduzione di un dazio all'importazione superiore a zero per il sorgo conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010, sono state importate in Spagna 26 250 tonnellate di sorgo.
(3)Per garantire che i contingenti all'importazione siano interamente utilizzati, l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione (4) stabilisce che è possibile applicare una riduzione del dazio all'importazione stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010.
(4)Tenuto conto delle condizioni del mercato del sorgo, in particolare del fatto che il suo prezzo sul mercato mondiale è superiore a quello del granturco, è opportuno applicare una riduzione forfettaria pari al 100 % del dazio all'importazione stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010 per quanto riguarda le quantità di sorgo da importare in Spagna nell'ambito del contingente aperto il 1o gennaio 2017 conformemente al regolamento (CE) n. 1296/2008.
(5)Tenendo conto dei vincoli temporali relativi all'adozione di un atto delegato e della necessità di consentire il pieno utilizzo del contingente, è opportuno stabilire l'applicazione della riduzione forfettaria per un periodo che va oltre l'anno contingentale 2017,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Una riduzione forfettaria del dazio all'importazione di sorgo di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1296/2008 è fissata al 100 % del dazio all'importazione per il sorgo stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010. Tale riduzione si applica al saldo disponibile dei quantitativi di sorgo da importare in Spagna nell'ambito del contingente aperto il 1o gennaio 2017 conformemente al regolamento (CE) n. 1296/2008.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso cessa di produrre effetti il 28 febbraio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 Novembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0094