Regolamento (UE) 2018/73 della Commissione del 16 Gennaio 2018 che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui dei composti del mercurio…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Per quanto riguarda i composti del mercurio, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)La direttiva 79/117/CEE del Consiglio ha vietato l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti del mercurio. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti composti del mercurio sono state revocate e, di conseguenza, tutti gli LMR sono stati fissati al limite di determinazione (LD) pertinente.

(3)Le informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli operatori del settore alimentare e dagli Stati membri indicano la presenza di composti del mercurio in vari prodotti, il che comporta una concentrazione di residui più elevata rispetto al limite di determinazione stabilito nel regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)Dati di monitoraggio recenti confermano che residui di composti del mercurio sono presenti in vari prodotti a livelli superiori al limite di determinazione. Tenendo conto del 95o percentile di tutti i risultati dei campioni, sono stati riportati i seguenti valori: frutta a guscio, 0,02 mg/kg; erbe fresche, 0,03 mg/kg; funghi coltivati, 0,05 mg/kg; funghi selvatici, 0,50 mg/kg, eccetto i porcini, 0,90 mg/kg; semi oleaginosi, 0,02 mg/kg; tè, chicchi di caffè, infusioni di erbe e semi di cacao, 0,02 mg/kg; spezie, 0,02 mg/kg, eccetto zenzero, noce moscata, macis e curcuma, 0,05 mg/kg; carne, 0,01 mg/kg, eccetto la carne di selvaggina, 0,015 mg/kg e la carne di anatra (domestica e selvatica), 0,04 mg/kg; grasso animale, 0,01 mg/kg; frattaglie commestibili, 0,02 mg/kg, eccetto le frattaglie di selvaggina, 0,025 mg/kg, e le frattaglie di cinghiale, 0,10 mg/kg; latte, 0,01 mg/kg e miele, 0,01 mg/kg.

(5)Poiché i pesticidi contenenti mercurio sono stati gradualmente eliminati da oltre trent'anni nell'Unione, si può ritenere che la presenza di mercurio negli alimenti sia dovuta a contaminazione ambientale. È pertanto opportuno sostituire i valori di base con quelli elencati al considerando 4, in modo da riflettere nel regolamento (CE) n. 396/2005 la situazione del mercurio nell'ambiente. Ciò consentirà alle autorità nazionali competenti di adottare adeguate misure di esecuzione sulla base di LMR realistici.

(6)Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha adottato un parere sul mercurio e sul metilmercurio negli alimenti (2).

(7)Dato che i composti del mercurio sono presenti a bassi livelli nei prodotti elencati al considerando 4 e tenendo conto dei dati disponibili relativi al consumo nell'Unione, il contributo complessivo all'esposizione alimentare è considerato ridotto e non vi sono rischi per la salute dei consumatori. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati come provvisori nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di dieci anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(8)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare i limiti di determinazione. Tali laboratori hanno concluso che i limiti di determinazione attuali dovrebbero essere mantenuti.

(9)In base al parere dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 Gennaio 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0073

 

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