La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di precisare i requisiti per garantire la separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, è opportuno definire alcuni termini in relazione alla contabilità, all'organizzazione e al processo decisionale degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, a prescindere dalla forma giuridica adottata da tali soggetti.
(2)Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni dovrebbero disporre di processi contabili che consentano loro di produrre informazioni finanziarie sui conti economici separati e note esplicative su tali informazioni. Tali requisiti non dovrebbero sostituire o modificare i principi contabili e le norme o i requisiti in materia di bilancio annuale che già si applicano agli schemi di carte di pagamento e ai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni.
(3)A tal fine, è opportuno precisare in che modo i costi e i ricavi debbano essere attribuiti nell'ambito di tali processi contabili. Questi ultimi dovrebbero essere debitamente documentati, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti di fondi tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento.
(4)Al fine di garantire l'indipendenza, gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento dovrebbero produrre almeno una volta all'anno informazioni finanziarie che dovrebbero essere valutate da un revisore dei conti indipendente. Tali informazioni e la loro valutazione dovrebbero essere messe a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per consentire alle stesse di garantire il rispetto dei requisiti di indipendenza.
(5)Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che non sono persone giuridiche distinte dovrebbero almeno essere organizzati come unità operative interne separate. Il personale degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, in particolare l'alta dirigenza, dovrebbe essere indipendente e collocato in spazi di lavoro separati con accesso limitato controllato. Per promuovere l'indipendenza dell'alta dirigenza quando due soggetti appartengono allo stesso gruppo e per evitare la pratica delle «porte girevoli», agli alti dirigenti dovrebbe essere proibito lavorare per l'altro ramo di attività almeno per un anno dopo aver lasciato il soggetto per cui lavoravano.
(6)Il personale degli schemi di carte di pagamento dovrebbe essere autorizzato a svolgere compiti connessi alla concezione, all'aggiornamento o all'attuazione dei servizi di trattamento soltanto se sono soddisfatte condizioni specifiche a garanzia del rispetto dei requisiti di indipendenza.
(7)Al fine di evitare che il personale degli schemi di carte di pagamento e il personale dei soggetti incaricati del trattamento siano incentivati a scambiarsi trattamenti preferenziali o informazioni privilegiate non disponibili ai concorrenti, i quadri remunerativi del personale degli schemi di carte di pagamento e del personale dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni non dovrebbero essere basati direttamente o indirettamente sui risultati economici dei soggetti incaricati del trattamento o degli schemi di carte di pagamento. Le politiche di remunerazione dovrebbero essere messe a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.
(8)È opportuno precisare che, se lo schema di carte di pagamento e il soggetto incaricato del trattamento delle operazioni appartengono alla stessa persona giuridica o allo stesso gruppo, le norme per garantire che il personale rispetti il presente regolamento dovrebbero figurare in un codice di condotta con sanzioni efficaci e meccanismi di esecuzione che dovrebbero essere resi pubblici.
(9)Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni dovrebbero essere autorizzati a utilizzare servizi condivisi, a condizione che tale uso non comporti la condivisione di informazioni sensibili tra gli stessi e che le condizioni per la condivisione dei servizi, tra cui le condizioni finanziarie alle quali detti servizi sono offerti, siano debitamente documentate in un unico documento. Tale documento dovrà essere messo a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per consentire alle stesse di garantire l'applicazione di requisiti di indipendenza. È opportuno introdurre condizioni specifiche per la condivisione del sistema di gestione delle informazioni, vietando tuttavia la condivisione, tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, di informazioni sensibili in grado di conferire un vantaggio competitivo o allo schema di carte di pagamento o al soggetto incaricato del trattamento.
(10)È opportuno stabilire condizioni per la composizione degli organi di gestione degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dagli accordi organizzativi, al fine di garantire che i potenziali conflitti di interessi nel processo decisionale tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni siano adeguatamente attenuati. Tali condizioni dovrebbero essere rese pubbliche e soggette al riesame delle autorità competenti. Inoltre, gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento dovrebbero disporre di piani di gestione annuali separati, approvati dai rispettivi organi di gestione. Tali piani di gestione annuali separati dovrebbero essere messi a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per consentire alle stesse di garantire il rispetto dei requisiti di indipendenza.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0072