La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento associati a un indice di riferimento è un criterio determinante per la classificazione di tale indice di riferimento come critico, significativo o non significativo, a norma del regolamento (UE) 2016/1011. È pertanto necessario che l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento siano calcolati nello stesso modo in tutta l'Unione per garantire una classificazione uniforme degli indici di riferimento negli Stati membri e un'applicazione uniforme del regolamento (UE) 2016/1011.
(2)Per garantire l'affidabilità degli indici di riferimento, l'importo nominale degli strumenti finanziari, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento dovrebbero quindi essere calcolati utilizzando i dati regolamentari, se disponibili.
(3)Il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento dovrebbe essere calcolato prendendo in considerazione sia i riferimenti diretti a tali strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento, sia i riferimenti indiretti a un indice di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento. Se uno strumento finanziario, un contratto finanziario o un fondo di investimento è associato a una serie di indici di riferimento, è opportuno tener presente questa molteplicità di riferimenti nel calcolo del valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento collegati a un indice di riferimento poiché questi prodotti finanziari non dipendono esclusivamente da tale indice di riferimento. È pertanto opportuno precisare il calcolo del valore totale in caso di riferimenti indiretti in modo da garantirne un'applicazione diretta e una misurazione coerente in tutta l'Unione,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati e dalle quote di organismi di investimento collettivo
L'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati e dalle quote di organismi di investimento collettivo è l'importo nominale emesso totale in valore monetario di cui alla tabella 3, campo 14, dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione (2).
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0066