La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (UE) 2016/1011 una cifra, al fine di essere considerata un «indice», deve essere pubblicata o messa a disposizione del pubblico. La definizione di indice costituisce, a sua volta, la base per la definizione di indice di riferimento, di cui al regolamento (UE) 2016/1011.
(2)È pertanto necessario precisare in quali situazioni una cifra si considera messa a disposizione del pubblico al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare tra le giurisdizioni dell'Unione.
(3)L'entità del fornitore della cifra non dovrebbe essere considerata come costitutiva del pubblico ai fini del regolamento (UE) 2016/1011, altrimenti non vi sarebbe alcuna differenza tra «messa a disposizione» e «messa a disposizione del pubblico». Per le stesse ragioni, un numero ristretto di destinatari non dovrebbe essere considerato come il pubblico.
(4)Una cifra dovrebbe essere considerata messa a disposizione del pubblico quando è accessibile da parte di un gruppo più ampio di persone, direttamente o indirettamente. L'utilizzo di un indice di riferimento che consente all'utente di accedere alla cifra associata dovrebbe costituire accesso indiretto.
(5)La messa a disposizione di una cifra può avvenire in varie forme, contemporaneamente o successivamente, mediante il fornitore della cifra o attraverso il trasferimento della cifra da parte dei destinatari principali.
(6)Al fine di garantire che la definizione di «fornitura di un indice di riferimento» sia applicata in modo uniforme, è opportuno precisare che la gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, lettera a), riguarda la gestione ordinaria della fornitura dell'indice di riferimento e la definizione, l'adattamento e la costante manutenzione della metodologia.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0065