La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 6, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)Tenuto conto del carattere generale della condizione qualitativa di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2016/1011 e della necessità di assicurarne un'applicazione uniforme da parte delle autorità competenti, è opportuno stabilire in che modo, nel quadro degli indici di riferimento critici, i) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, ii) la fornitura di un indice di riferimento sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o iii) la fornitura di un indice di riferimento sulla base di dati inaffidabili potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.
(2)Gli indici di riferimento critici sono spesso utilizzati in Stati membri diversi dallo Stato membro in cui sono forniti e secondo modalità che cambiano in funzione dello Stato membro in cui sono utilizzati. Pertanto le ripercussioni potrebbero essere gravi in uno o più Stati membri o a livello dell'Unione. Analogamente, si potrebbero avere gravi ripercussioni per quanto riguarda uno o più dei criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii). È pertanto importante effettuare la valutazione sia a livello nazionale o di mercato che a livello dell'Unione.
(3)Il regolamento (UE) 2016/1011 elenca cinque settori in cui potrebbero aversi gravi ripercussioni. Mentre la nozione di integrità dei mercati fa riferimento al mercato di uno specifico prodotto finanziario, quella di stabilità finanziaria abbraccia il sistema finanziario di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso. Le ripercussioni sui consumatori si realizzano principalmente per il tramite degli strumenti finanziari e dei fondi di investimento, compresi i fondi pensione, in cui hanno investito e dei contratti finanziari che hanno sottoscritto, associati all'indice di riferimento critico in questione. Le ripercussioni potenziali sull'economia reale sono direttamente collegate al valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento. Le ripercussioni potenziali sul finanziamento delle famiglie e delle imprese sono verosimilmente destinate ad aumentare in funzione del valore dei prestiti in essere in rapporto alle dimensioni dell'economia. I consumatori e il finanziamento delle famiglie e delle imprese sono maggiormente vulnerabili alle ripercussioni quando il livello complessivo dell'indebitamento delle famiglie e delle imprese è elevato.
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Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0064