La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 65, paragrafo 8, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (2) definisce i requisiti organizzativi per i fornitori di servizi di comunicazione dati, compresi i fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) per gli strumenti di capitale. Poiché le disposizioni che precisano i dispositivi di pubblicazione dei sistemi consolidati di pubblicazione per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, quali obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, sono strettamente connesse alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/571, è opportuno precisare anche la portata delle informazioni da includere nei sistemi consolidati di pubblicazione per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale e, pertanto, modificare il regolamento delegato (UE) 2017/571.
(2)Al fine di istituire un quadro che contempli incentivi commerciali per la gestione dei sistemi consolidati di pubblicazione per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, è opportuno autorizzare i CTP a gestire sistemi consolidati di pubblicazione che coprano una sola classe di attività o più classi di attività.
(3)I CTP dovrebbero garantire la pubblicazione delle informazioni richieste sulle operazioni che coprano almeno l'80 % del volume complessivo e del numero complessivo di operazioni pubblicate nei sei mesi precedenti dai dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e dalle sedi di negoziazione, per ciascuna classe di attività pertinente. Tale approccio assicura che i CTP pubblichino informazioni significative per l'utilizzatore, evitando al tempo stesso i costi elevati che comporterebbe l'inserimento di tutte le informazioni pubblicate da tutti gli APA e da tutte le sedi di negoziazione.
(4)I CTP dovrebbero disporre di un tempo sufficiente per conseguire i tassi di copertura di cui al presente regolamento, nel caso in cui necessitino di aggiungere nuove sedi di negoziazione e nuovi APA al loro flusso di dati.
(5)A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni relative ai CTP per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale e le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. Per garantire un'ordinata transizione al nuovo regime, è necessario che il primo periodo per determinare i tassi di copertura dei CTP abbia inizio il 1o gennaio 2019.
(6)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0063