La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il 20 settembre 2007 la società Pioneer Overseas Corporation ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi una domanda d'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia 305423 × 40-3-2 («la domanda»), in conformità agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003. La domanda riguardava anche l'immissione in commercio di soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 in prodotti contenenti o costituiti da tale soia diversi dagli alimenti e dai mangimi e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, ad eccezione della coltivazione.
(2)In conformità all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, la domanda comprendeva informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata secondo i principi stabiliti all'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) nonché i dati e le informazioni richiesti negli allegati III e IV di tale direttiva. La domanda conteneva anche un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all'allegato VII di detta direttiva.
(3)Il 18 agosto 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha espresso un parere favorevole (3) in conformità agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. L'EFSA ha concluso che la soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2, quale descritta nella domanda, è sicura quanto il comparatore non geneticamente modificato e altre varietà di soia convenzionali non geneticamente modificate per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente, nel contesto del campo di applicazione della domanda.
(4)Nel suo parere l'EFSA ha preso in considerazione tutte le domande specifiche e le preoccupazioni degli Stati membri espresse nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
(5)Nel suo parere l'EFSA ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi previsti dei prodotti.
(6)L'EFSA ha raccomandato anche l'attuazione di un piano di monitoraggio successivo all'immissione in commercio, incentrato sulla raccolta di dati sui consumi della popolazione dell'Unione.
(7)In base a tali considerazioni è opportuno rilasciare l'autorizzazione per i prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2.
(8)A ciascun organismo geneticamente modificato («OGM») dovrebbe essere assegnato un identificatore unico, in conformità al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (4).
(9)Gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia 305423 × 40-3-2 dovrebbero essere etichettati conformemente alle prescrizioni stabilite all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
(10)In base al parere dell'EFSA, in cui si conferma che la composizione degli acidi grassi dei semi di soia 305423 × 40-3-2 e dell'olio da essi derivato è stata modificata rispetto alla varietà convenzionale, è opportuno aggiungere un'etichettatura specifica in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D2448