Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (3) stabilisce le norme relative allo scambio e all'archiviazione di informazioni da parte degli Stati membri al fine di stabilire i regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (4).
(2)L'estensione, dal 1o gennaio 2021, di tali regimi speciali alle vendite a distanza di beni e ai servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi forniti per via elettronica comporta la necessità di estendere l'ambito di applicazione delle norme del presente regolamento relative alla comunicazione di informazioni e al trasferimento di denaro tra lo Stato membro di identificazione e gli Stati membri di consumo.
(3)Data l'estensione dell'ambito di applicazione dei regimi speciali per includervi anche le vendite a distanza di beni e tutti i servizi, il numero di operazioni da registrare nella dichiarazione IVA aumenterà considerevolmente. Per far sì che lo Stato membro di identificazione disponga di tempo sufficiente per trattare le dichiarazioni IVA presentate da soggetti passivi nell'ambito del regime speciale, è opportuno che il termine per trasferire le informazioni della dichiarazione IVA e l'importo dell'IVA versata a ogni Stato membro di consumo sia prorogato di dieci giorni.
(4)L'estensione dei regimi speciali alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi presuppone che l'autorità doganale dello Stato membro di importazione possa individuare le importazioni di beni in piccole spedizioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere versata mediante uno dei regimi speciali. Il numero di identificazione con il quale l'IVA è versata dovrebbe pertanto essere preventivamente comunicato alle autorità doganali in modo da consentire loro di verificarne la validità all'atto dell'importazione dei beni.
(5)I soggetti passivi che si avvalgono di tali regimi speciali possono ricevere richieste di documentazione e essere oggetto di indagini amministrative da parte dello Stato membro di identificazione e di tutti gli Stati membri di consumo in cui i beni o i servizi sono forniti. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità, per le imprese e per le amministrazioni fiscali, derivanti dalle molteplici richieste di documentazione e dalle indagini amministrative nonché per evitare la duplicazione delle attività, tali richieste e indagini dovrebbero per quanto possibile essere coordinate dallo Stato membro di identificazione.
(6)Per semplificare la raccolta dei dati statistici riguardanti l'applicazione dei regimi speciali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a estrarre le informazioni statistiche e diagnostiche aggregate, come il numero dei diversi tipi di messaggi elettronici scambiati fra gli Stati membri, relative ai regimi speciali, a eccezione dei dati riguardanti i singoli soggetti passivi.
(7)Le informazioni che il soggetto passivo deve presentare e che gli Stati membri devono trasmettersi per l'applicazione dei regimi speciali, nonché le modalità tecniche, compresi i messaggi elettronici comuni, per la presentazione di tali informazioni da parte del soggetto passivo o per la trasmissione di tali informazioni tra Stati membri, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di comitato di cui al presente regolamento.
(8)Tenuto conto del tempo richiesto per predisporre le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento e per consentire agli Stati membri di adeguare i rispettivi sistemi informatici di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell'IVA, nonché per tenere conto delle modifiche introdotte dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (5), il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di tali modifiche.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2454