La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Gli indici di riferimento svolgono un ruolo importante nella determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari e nella misurazione della performance di molti fondi di investimento. La contribuzione agli indici di riferimento e la loro amministrazione sono in molti casi vulnerabili alla manipolazione e le persone interessate si trovano spesso esposte a conflitti di interessi.
(2)Al fine di adempiere al loro ruolo economico, è necessario che gli indici di riferimento siano rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica che riflettono. Qualora un indice di riferimento non sia più rappresentativo del mercato sottostante, ad esempio i tassi interbancari lettera, vi è il rischio di effetti negativi, tra l'altro, sull'integrità del mercato, sul finanziamento delle famiglie (prestiti e mutui) e sulle imprese dell'Unione.
(3)I rischi per gli utenti, i mercati e l'economia dell'Unione aumentano in generale se il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento collegati a uno specifico indice di riferimento è elevato. Il regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce pertanto diverse categorie di indici di riferimento e prevede ulteriori requisiti per garantire l'integrità e la solidità di alcuni indici di riferimento ritenuti critici; in particolare conferisce alle autorità competenti il potere di richiedere, a determinate condizioni, contribuzioni obbligatorie per un indice di riferimento critico o di imporne l'amministrazione.
(4)Gli obblighi e i poteri aggiuntivi delle autorità competenti degli amministratori degli indici di riferimento critici richiedono un processo formale per la determinazione di tali indici. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, l'indice di riferimento è considerato critico se è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutte le gamme di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile.
(5)Il LIBOR (London Interbank Offered Rate) rappresenta il tasso d'interesse lettera applicato ai prestiti interbancari non garantiti in cinque valute, compreso l'euro, con sette scadenze comprese tra un giorno (overnight) e dodici mesi. Si tratta di uno dei più importanti riferimenti per i tassi di interesse a livello mondiale. È usato come tasso variabile per molti contratti finanziari, dagli swap su tassi di interesse ai prestiti agli studenti, dai mutui ipotecari agli strumenti di finanziamento per le imprese.
(6)La FCA (Financial Conduct Authority) ha individuato circa 156 800 miliardi di USD in derivati OTC collegati al LIBOR nell'ottobre 2016.
(7)La FCA sottolinea inoltre che il collegamento al LIBOR è significativo per i derivati negoziati in borsa e nei mercati obbligazionari e del debito delle imprese e che tali esposizioni sono importanti per quanto concerne il rischio sistemico e l'economia reale.
(8)L'elenco degli indici di riferimento critici stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione (2) dovrebbe pertanto essere modificato aggiungendo il LIBOR.
(9)Considerata l'importanza del LIBOR per il mercato interbancario e l'elevato numero di strumenti finanziari ad esso collegati nell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
(10)In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, l'applicabilità del presente regolamento dipende dal fatto che l'amministratore di un indice di riferimento critico sia ubicato all'interno dell'Unione.
(11)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 Dicembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2446