Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2017 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Tale direttiva, mediante un quadro di principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare l’applicazione coerente delle prescrizioni minime, prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. I valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell’impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell’esposizione sul luogo di lavoro, sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite da tale direttiva. Le prescrizioni minime di cui alla suddetta direttiva mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire valori limite vincolanti di esposizione professionale più rigorosi.

(2)I valori limite di esposizione professionale rientrano nella gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro ai sensi di tale direttiva, in particolare la riduzione dell’utilizzazione di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Esse dovrebbero includere, sempre che sia tecnicamente possibile, la sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori. In tale contesto è essenziale tener conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze.

(3)Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni e mutageni a norma della presente direttiva non elimini completamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell’ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Per gli altri agenti cancerogeni e mutageni è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi.

(4)I livelli massimi per l’esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti da valori limite che, a norma della direttiva 2004/37/CE, non devono essere superati. È opportuno rivedere detti valori limite e fissarne altri per agenti cancerogeni e mutageni aggiuntivi.

(5)Sulla base delle relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri ogni cinque anni ai sensi dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (4), la Commissione deve valutare l’attuazione del quadro giuridico in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, compresa la direttiva 2004/37/CE e, se del caso, informare le pertinenti istituzioni e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH) delle iniziative volte a migliorare il funzionamento di tale quadro, incluse le opportune proposte legislative, ove necessario.

(6)I valori limite fissati dalla presente direttiva dovrebbero essere rivisti ove necessario alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Se possibile, tali informazioni dovrebbero includere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori e pareri del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e dell’ACSH. Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un’esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni, anche per le revisioni dei valori limite fissati dalla presente direttiva. La trasparenza di tali informazioni dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata.

(7)Vista la mancanza di dati coerenti sull’esposizione alle sostanze, è necessario proteggere i lavoratori esposti o a rischio di esposizione rendendo obbligatoria un’adeguata sorveglianza sanitaria. L’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/37/CE rivela un rischio per la salute e per la sicurezza dovrebbe pertanto poter proseguire anche al termine dell’esposizione su indicazione del medico o dell’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria. Detta sorveglianza dovrebbe essere effettuata conformemente alle leggi o alle prassi nazionali degli Stati membri. È opportuno pertanto modificare l’articolo 14 della direttiva 2004/37/CE in modo da garantire tale sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori interessati.

(8)È necessario che gli Stati membri raccolgano dati appropriati e coerenti presso i datori di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori e assicurare loro un’assistenza adeguata. Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni alla Commissione ai fini delle sue relazioni sull’attuazione della direttiva 2004/37/CE. La Commissione sostiene già le migliori prassi in materia di raccolta dei dati negli Stati membri e dovrebbe proporre, se del caso, ulteriori miglioramenti di tale raccolta in applicazione della direttiva 2004/37/CE.

(9)La direttiva 2004/37/CE prescrive ai datori di lavoro di utilizzare procedure appropriate già esistenti per la misurazione dei livelli di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, in considerazione del fatto che lo SCOEL indica nelle proprie raccomandazioni di effettuare il monitoraggio dell’esposizione ai valori limite di esposizione professionale e ai valori limite biologici raccomandati. Il miglioramento dell’equivalenza delle metodologie per la misurazione della concentrazione di agenti cancerogeni e mutageni nell’aria in relazione ai valori limite fissati dalla direttiva 2004/37/CE è importante per rafforzare gli obblighi in essa previsti e garantire un livello elevato e assimilabile di protezione della salute dei lavoratori e condizioni di parità nell’Unione.

(10)Le modifiche all’allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva sono il primo passo verso un processo di aggiornamento a lungo termine. Come passo successivo di tale processo la Commissione ha presentato una proposta intesa a stabilire valori limite e osservazioni relative alla pelle per sette agenti cancerogeni aggiuntivi. Inoltre, nella comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», del 10 gennaio 2017, la Commissione ha affermato che sono previste successive modifiche della direttiva 2004/37/CE. La Commissione dovrebbe proseguire costantemente i suoi lavori sui futuri aggiornamenti dell’allegato III della direttiva 2004/37/CE, in linea con l’articolo 16 di tale direttiva e con la prassi consolidata. Tali lavori dovrebbero concretizzarsi, se del caso, in proposte di future revisioni dei valori limite di cui alla direttiva 2004/37/CE e alla presente direttiva, nonché in proposte relative a valori limite supplementari.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L2398

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
5517
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89325413
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 18.119.122.69