La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,
dopo aver informato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A.DOMANDA
(1)La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione delle importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia.
(2)La domanda è stata presentata il 30 ottobre 2017 dall'industria europea che produce acido citrico.
B.PRODOTTO
(3)Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da acido citrico (compreso il citrato trisodico biidrato), classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918140090) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150019) e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).
(4)Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando ma è spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, ed è attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).
C.MISURE IN VIGORE
(5)Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione (2) sul prodotto in esame («le misure in vigore»).
D.MOTIVAZIONE
(6)La domanda contiene elementi di prova sufficienti a far ritenere che le misure antidumping istituite sul prodotto in esame vengano eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta spedito dalla Cambogia.
(7)Gli elementi di prova presentati sono elencati in appresso.
(8)Dalla domanda risulta che, successivamente all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, si è verificata una significativa modificazione della configurazione degli scambi relativi alle esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Cambogia verso l'Unione, senza che vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.
(9)Tale modificazione sembra derivare dal trasbordo attraverso la Cambogia, con o senza operazioni di trasformazione di lieve entità, del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e destinato all'Unione.
(10)La domanda contiene inoltre elementi di prova sufficienti a far ritenere che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultino indeboliti in termini sia di quantitativo sia di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono anche elementi di prova sufficienti a far ritenere che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2300