Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC).
(2)Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2231 (2) in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani nell'RDC. La decisione (PESC) 2016/2231 ha modificato la decisione 2010/788/PESC e ha introdotto misure restrittive autonome ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.
(3)Sulla base di una revisione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC, le misure restrittive dovrebbero essere prorogate fino al 12 dicembre 2018.
(4)È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
All'articolo 9 della decisione 2010/788/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2018. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 Dicembre 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
F. MOGHERINI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D2282