La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, terzo e quarto comma, e l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 (2) della Commissione stabilisce il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione contabile agricola (RICA). Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione un piano di selezione delle aziende contabili che assicuri un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione prima dell'inizio dell'esercizio contabile cui il piano si riferisce.
(2)Facendo seguito alla richiesta presentata dalla Germania di fondere le circoscrizioni Schleswig-Holstein e Hamburg in un'unica circoscrizione denominata Schleswig-Holstein/Hamburg, e alle richieste presentate da Grecia, Ungheria, Romania e Finlandia di modificare il numero di aziende contabili o la soglia di dimensione economica a seguito dei cambiamenti strutturali intervenuti nell'agricoltura, è opportuno autorizzare i summenzionati Stati membri a rivedere i rispettivi piani di selezione e/o la soglia di dimensione economica per l'esercizio contabile 2018 e a ridistribuire o adeguare di conseguenza il numero di aziende contabili.
(3)Poiché diventa sempre più importante poter disporre tempestivamente di dati contabili di migliore qualità, la Commissione incoraggia gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi organizzativi che permettano di aumentare la completezza dei dati e di presentare le schede aziendali in anticipo sui termini fissati all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
(4)Ai fini della tempestiva disponibilità, della completezza e della migliore qualità dei dati contabili trasmessi dagli Stati membri, i termini per la trasmissione dei dati e la procedura relativa al pagamento della retribuzione forfettaria dovrebbero essere riveduti e collegati ai tempi di trasmissione e alla completezza delle informazioni RICA trasmesse alla Commissione.
(5)È opportuno inserire nell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 una disposizione transitoria relativa alla disponibilità di bilancio per l'esercizio contabile 2018.
(6)L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il modello secondo cui devono essere presentati i dati contabili nelle schede aziendali. Per motivi di chiarezza, l'allegato VIII dovrebbe fornire informazioni supplementari per quanto concerne la presentazione di tali dati.
(7)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
(8)Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dall'esercizio contabile 2018.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2280