Regolamento (UE) 2017/2279 della Commissione dell'11 Dicembre 2017 che modifica gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, e l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di consentire un'etichettatura appropriata, in alcune lingue dell'Unione è permesso l'uso di specifiche espressioni per i mangimi per animali da compagnia. I nuovi sviluppi nel settore dei mangimi per animali da compagnia di due Stati membri richiedono che anche nella lingua di tali paesi siano permesse specifiche espressioni.

(2)L'allegato II del regolamento (CE) n. 767/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(3)In considerazione del progresso tecnologico dell'analitica e delle esperienze con le buone prassi di laboratorio è opportuno rivedere le tolleranze per i componenti analitici e gli additivi per mangimi nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(4)Un numero crescente di autorizzazioni di additivi per mangimi stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), tenori massimi per gli additivi nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi per i quali tali valori non erano stati fissati in precedenza ed altre autorizzazioni hanno recentemente introdotto il concetto di tenore massimo raccomandato di additivo nei mangimi completi. La tecnologia di fabbricazione dei mangimi può inoltre determinare riduzioni della quantità aggiunta di additivi come le vitamine, che potrebbero anche essere presenti naturalmente nel prodotto finale. Ciò potrebbe dar luogo ad ambiguità nella pratica, se l'operatore deve indicare sull'etichetta la quantità aggiunta, ma l'autorità di controllo può solo analizzare e verificare la quantità nel prodotto finale. Al fine di tenere conto di questi sviluppi e di garantire un'etichettatura equilibrata, adeguata ed efficace delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, è opportuno modificare di conseguenza gli allegati VI e VII del regolamento (CE) n. 767/2009.

(5)Gli sviluppi tecnologici consentono un maggiore impiego come mangimi degli alimenti che non sono più destinati al consumo umano. Il regolamento (UE) n. 68/2013 (3) della Commissione elenca tali «ex prodotti alimentari» tra le materie prime per mangimi. Tuttavia, dato che in alcuni casi la qualità di tali ex prodotti alimentari può non essere conforme ai requisiti per i mangimi, nella loro etichettatura dovrebbe essere specificato che l'impiego come mangimi è consentito unicamente previa trasformazione. L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche degli allegati, al fine di evitare inutili perturbazioni delle pratiche commerciali e di non creare inutili oneri amministrativi per gli operatori è opportuno adottare misure transitorie che consentano un'agevole transizione verso la nuova etichettatura.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 1o gennaio 2019, in conformità alle norme applicabili prima del 1o gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

2.Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 1o gennaio 2020, in conformità alle norme applicabili prima del 1o gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 Dicembre 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2279

 

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