Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/2238 della Commissione del 5 Dicembre 2017 relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi d’Esecuzione degli swap negli Stati Uniti d'America…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 600/2014 impone alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie stabilite nell'Unione che superano la soglia per la compensazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) di effettuare le operazioni in una classe di derivati dichiarata soggetta all'obbligo di negoziazione esclusivamente nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione e nelle sedi di negoziazione dei paesi terzi riconosciute equivalenti dalla Commissione. Il paese terzo dovrebbe aver disposto un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)La procedura di riconoscimento delle sedi di negoziazione stabilite nei paesi terzi prevista all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 mira a consentire alle controparti finanziarie e a talune controparti non finanziarie stabilite nell'Unione di effettuare operazioni in derivati soggetti all'obbligo di negoziazione nelle sedi di negoziazione dei paesi terzi riconosciute equivalenti. Pertanto, la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza accrescono la trasparenza della negoziazione dei derivati, anche nei casi in cui la negoziazione avviene in sedi di negoziazione stabilite nei paesi terzi.

(3)Considerando l'accordo raggiunto tra le parti al vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 25 settembre 2009, che prevedeva il trasferimento, se opportuno, della negoziazione dei contratti derivati standardizzati OTC sui mercati regolamentati o su piattaforme elettroniche di negoziazione, è opportuno prevedere una gamma di sedi idonee in cui effettuare negoziazioni in conformità all'impegno assunto. Le disposizioni in materia di equivalenza dovrebbero essere lette alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare il contributo alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno, l'integrità del mercato, la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria. Inoltre, il regolamento (UE) n. 600/2014 sottolinea la necessità di definire, per quanto riguarda taluni requisiti, un insieme unico di norme valido per tutti gli enti e di impedire l'arbitraggio regolamentare. Pertanto, nel designare i contratti derivati OTC standardizzati da assoggettare all'obbligo di negoziazione, è opportuno che l'Unione promuova lo sviluppo di un numero sufficiente di sedi ammissibili per l'esecuzione dell'obbligo di negoziazione, anche all'interno dell'UE.

(4)A norma dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione dei paesi terzi possono essere riconosciute equivalenti alle sedi di negoziazione stabilite nell'Unione se soddisfano requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti applicabili alle sedi di negoziazione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e se sono soggettead un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Tale disposizione dovrebbe essere letta alla luce degli obiettivi perseguiti dal medesimo regolamento, in particolare il contributo alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno, l'integrità del mercato, la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria.

(5)Le piattaforme di negoziazione degli swap operanti negli Stati Uniti d'America (USA) consentono elevati volumi di negoziazione degli swap denominati in dollari; è pertanto importante che le imprese dell'UE possano accedere a tale liquidità ai fini dell'efficiente gestione del rischio. Tenuto conto dell'importanza delle piattaforme statunitensi di negoziazione degli swap per il funzionamento del mercato dell'UE e del loro impatto sulla stabilità finanziaria, è opportuno, in tale contesto, riconoscere le piattaforme di negoziazione degli swap operanti negli USA. La presente decisione si basa su una valutazione dettagliata del quadro giuridico e di vigilanza in materia di piattaforme di negoziazione degli swap ai sensi della legge statunitense sulle borse merci, la US Commodity Exchange Act (di seguito «CEA») e relativi regolamenti di esecuzione, con un'attenzione particolare per l'integrità e la trasparenza del mercato.

(6)Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di accertare che le disposizioni giuridiche e di vigilanza stabilite dalla CEA e dai regolamenti di esecuzione garantiscano che i mercati designati per contratti (designated contract markets - di seguito «DCM») e i sistemi di esecuzione degli swap (swap execution facilities - di seguito «SEF») stabiliti negli USA e autorizzati dalla Commodity Futures Trading Commission (di seguito «CFTC») siano soggetti a requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti fissati per le sedi di negoziazione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dal regolamento (UE) n. 600/2014 e basati sui criteri di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è anche quello di accertare che i DCM e i SEF siano soggetti ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione.

(7)I requisiti giuridici vincolanti per i DCM autorizzati negli USA sono sanciti nella CEA sotto forma di un quadro giuridico basato su principi, che disciplina il funzionamento di tali mercati. I principi fondamentali (Core Principles) sanciti dalla CEA per i DCM sono 23. Si tratta di principi che hanno forza di legge e che i DCM devono rispettare nella fase iniziale e su base continuativa. I DCM devono rispettare anche i regolamenti della CFTC applicabili, che fissano i requisiti per operare come mercato designato per contratti.

(8)I requisiti giuridici vincolanti per i SEF autorizzati negli USA sono sanciti nella CEA sotto forma di un quadro giuridico basato su principi. I SEF operano conformemente alla sezione 5 h della CEA, aggiunta dalla sezione 733 della legge Dodd-Frank per la riforma di Wall Street e la protezione dei consumatori (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act), relativa alla negoziazione e al trattamento degli swap. La sezione 5 h della CEA stabilisce 15 principi fondamentali per i SEF. Per ottenere e conservare la registrazione presso la CFTC, i SEF devono rispettare i 15 principi fondamentali. I SEF devono inoltre rispettare i regolamenti della CFTC loro applicabili sia nella fase iniziale che su base continuativa.

(9)A norma dell'articolo 28, paragrafo 4, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 600/2014, quattro sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni giuridiche e di vigilanza di un paese terzo applicabili alle sedi di negoziazione ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento e dalla direttiva 2014/65/UE.

(10)Ai sensi della prima condizione, stabilita dall'articolo 28, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione e a vigilanza e messa in applicazione delle norme efficaci e permanenti.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D2238

 

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