La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti a esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati e accettati in conformità alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.
(2)I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (2).
(3)L'8 giugno 2017 la Romania ha comunicato alla Commissione il denaturante che intende utilizzare per la completa denaturazione dell'alcole, con effetto dal 1o settembre 2017, ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.
(4)Il 14 giugno 2017 la Commissione ha trasmesso detta comunicazione agli altri Stati membri.
(5)Il 5 luglio 2017 la Bulgaria ha comunicato alla Commissione il denaturante che intende utilizzare per la completa denaturazione dell'alcole, con effetto dal 1o agosto 2017, ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.
(6)Il 7 luglio 2017 la Commissione ha trasmesso detta comunicazione agli altri Stati membri.
(7)Alla Commissione non sono pervenute obiezioni.
(8)Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 Dicembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2236