La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 244, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)È necessario agevolare la coerenza nelle segnalazioni e migliorare la qualità delle informazioni comunicate alle autorità di vigilanza in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione (2).
(2)Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano tutte la presentazione di informazioni alle autorità di vigilanza da parte delle imprese e dei gruppi di assicurazione e di riassicurazione. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per favorire una visione globale e l'accesso da parte delle persone soggette agli obblighi che esse prevedono, compresi gli investitori non residenti nell'Unione, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 244, paragrafo 6, e all'articolo 245, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE.
(3)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali - EIOPA) ha presentato alla Commissione.
(4)Per elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione l'EIOPA ha seguito la procedura prevista all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
(5)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450.
(6)È altresì opportuno rettificare vari errori redazionali di lieve entità contenuti nelle istruzioni dei modelli inclusi nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Modifiche
Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Rettifiche
Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sono rettificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 Novembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2189