La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione (2) consente agli Stati membri di autorizzare, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3 della stessa direttiva, l'introduzione nell'Unione di legno di frassino (Fraxinus L.) originario del Canada a determinate condizioni.
(2)Poiché sussistono tuttora le circostanze che giustificano l'autorizzazione e non vi sono nuove informazioni che indichino la necessità di una revisione delle condizioni specifiche, occorre prorogare detta autorizzazione.
(3)In base all'esperienza tratta dall'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/412, è opportuno prorogare l'autorizzazione di un anno.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/412.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
All'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2016/412, la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 Novembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D2180