La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata («NC») allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci.
(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 della Commissione (3), un prodotto costituito da una miscela di alcole etilico (70 % in peso) e benzina (benzina per autoveicoli) conforme alla norma EN 228 (30 % in peso) è stato classificato nel codice NC 2207 20 00.
(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2014 (4), la Commissione ha introdotto una nota complementare 12 al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata. La motivazione in base alla quale il prodotto contemplato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 è stato classificato nel codice NC 2207 20 00 dovrebbe essere allineata alle norme contenute nella suddetta nota complementare, al fine di evitare possibili divergenze nella classificazione tariffaria di specifiche miscele di alcole etilico ed altre sostanze e garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione. La descrizione del prodotto figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 dovrebbe inoltre chiarire che il prodotto è utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per veicoli a motore.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 Novembre 2017
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Stephen QUEST
Direttore Generale
Direzione Generale della Fiscalità e Unione Doganale
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2157