Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1)
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede l’obbligo di sbarcare tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture delle specie soggette a taglie minime («obbligo di sbarco»).
(2)I piani pluriennali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e i piani di gestione di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (4) devono stabilire disposizioni dettagliate intese a facilitare l’attuazione dell’obbligo di sbarco («piani di rigetto»).
(3)A norma dell’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in assenza di piani pluriennali o piani di gestione, la Commissione può adottare piani di rigetto su base temporanea e per un periodo non superiore a tre anni.
(4)L’esperienza ha dimostrato che l’elaborazione e l’adozione di piani pluriennali o piani di gestione che includono piani di rigetto richiede più tempo di quanto previsto al momento dell’adozione del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(5)È pertanto opportuno fissare il periodo durante il quale la Commissione può adottare piani di rigetto in assenza di piani pluriennali o piani di gestione.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1380/2013,
Hanno adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
All’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6.Qualora per l’attività di pesca in questione non sia adottato un piano pluriennale, o un piano di gestione a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Commissione ha il potere di adottare, a norma dell’articolo 18 del presente regolamento, atti delegati conformemente all’articolo 46 del presente regolamento, che stabiliscono su base temporanea piani specifici di rigetto contenenti le indicazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a e), del presente articolo, per un periodo iniziale non superiore a tre anni, rinnovabile per un altro periodo totale di tre anni. Gli Stati membri possono cooperare, a norma dell’articolo 18 del presente regolamento, nell’elaborazione di tali piani di rigetto affinché la Commissione adotti tali atti o sottoponga una proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 15 Novembre 2017
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
A.TAJANI
Per il Consiglio
Il Presidente
M.MAASIKAS
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2092